Fino al 31 dicembre è possibile presentare le richieste di accesso al Fondo di garanzia in regime di Temporary Crisis Framework (Tcf)
La misura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023
A partire dal 30 agosto 2022 è possibile per le pmi e, limitatamente all’operatività su portafogli di finanziamenti, anche per le imprese diverse dalla pmi con un numero di dipendenti non superiore a 499, presentare le richieste di accesso alla garanzia del Fondo di cui alla legge 662/1996 ai sensi degli “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” – Sezione 2.2 del Temporary Crisis Framework (Tcf) a garanzia delle pratiche di finanziamento bancario.
Beneficiari
I beneficiari sono le imprese con esigenze di liquidità direttamente o indirettamente connesse alla crisi Ucraina, per esempio per il rincaro dei prezzi delle materie prime e dei fattori di produzione ovvero l’incremento delle spese energetiche.
Le operazioni devono rispettare i seguenti requisiti:
- la durata non deve essere superiore a 96 mesi
- l’importo, sommato al totale delle altre operazioni agevolate, non può essere superiore alternativamente:
- al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi tre esercizi conclusi;
- al 50% dei costi sostenuti per l’energia (a titolo esemplificativo: le spese per l’acquisto di energia elettrica, gas, carburanti, ecc.) nei dodici mesi precedenti la sottoscrizione della richiesta di agevolazione.
- al fabbisogno di liquidità del soggetto beneficiario nei successivi dodici mesi, nel caso di pmi, e nei successivi sei mesi, nel caso di imprese diverse dalle pmi con numero di dipendenti non superiore a 499, qualora il soggetto beneficiario abbia registrato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, ovvero abbia registrato forti incrementi nei prezzi dell’energia, delle materie prime e/o semilavorati per effetto del conflitto, ovvero abbia subito un forte calo di fatturato poiché molto esposto in quei mercati, abbia pagamenti in sospeso dalla Russia o dall’Ucraina, ovvero abbia registrato un aumento dei costi per la sicurezza informatica.
Per i soggetti di nuova costituzione, che quindi non dispongono di tre bilanci chiusi e approvati ovvero di dichiarazioni dei redditi trasmesse alla Agenzia delle entrate sono previste modalità dedicate di calcolo del massimale di garanzia ottenibile.
In deroga alle disposizioni operative ordinarie del Fondo, sono ammissibili anche i soggetti che alla data di presentazione della richiesta sono classificati come «impresa in difficoltà».
Accedendo al Fondo ai sensi del Tcf è possibile ottenere anche riassicurazione/controgaranzia.
Le percentuali di copertura possono essere innalzate al 90% per la garanzia diretta e al 100% per la riassicurazione, a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi, in favore dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici secondo quanto previsto dall’articolo 16 del decreto Aiuti. In questo caso l’intervento del Fondo è gratuito per le imprese di settori individuati dalla Commissione europea come «particolarmente colpiti».
Intensità della garanzia
La garanzia è pari a:
- 80% per imprese beneficiarie per le quali non si applica il modello di valutazione del Fondo (start up, start-up innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto);
- 80% in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimento;
- 80% in favore di operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione;
- 60% in favore di operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione.
La misura della controgaranzia è pari al 100% della quota dell’importo garantito dal soggetto garante.
L’importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria è pari a cinque milioni di euro.
Modalità di accesso alla misura
Le domande potranno essere inviate fino al 31 dicembre 2023.
I nostri consulenti sono a disposizione per verificare i requisiti e calcolare i benefici ottenibili.